Art. 4.
(Diritto al risarcimento del danno).

      1. L'esercizio della tutela prevista ai sensi della presente legge non pregiudica il diritto dell'interessato e dei suoi eredi o

 

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del convivente ad ottenere il risarcimento del danno, anche morale, derivante dalla violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2.